Le procedure di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato sono regolate dall’ARERA ai sensi della Deliberazione 311/2019/R/idr – REMSI
Effetti del mancato pagamento della bolletta
In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine di scadenza il gestore procederà al recupero del credito con le seguenti modalità:
- trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, l’utente riceverà un sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata). Il sollecito contiene i riferimenti alla bolletta non pagata, i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, sarà avviata la procedura di costituzione in mora. Nel sollecito saranno anche indicate le regole relative ai termini che devono essere rispettati e, in particolare, gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l’attivazione delle procedure per la limitazione, la sospensione e l’eventuale disattivazione della fornitura dell’utenza disalimentabile.
- In seguito alla ricezione del sollecito bonario di pagamento, qualora non siano stati saldati gli importi dovuti secondo termini e modalità contenute nel medesimo sollecito, l’utente, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, riceverà una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o PEC. La costituzione in mora contiene i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, indicherà la possibilità di rateizzare l’importo oggetto di costituzione in mora e di richiedere un piano di rateizzazione, i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, potrà essere limitata, sospesa o disattivata la fornitura.
Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato e l’utente non ha aderito al piano di rateizzazione proposto, il gestore procederà all’escussione del deposito cauzionale a copertura della morosità. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore potrà attivare la procedura di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.
Rateizzazione della bolletta non pagata
Con la costituzione in mora sarà offerta la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione.
L’Arera stabilisce che il gestore garantisca un piano di rateizzazione con durata minima di 12 mesi, salvo diversi accordi tra le parti, con rate non cumulabili di frequenza pari a quella della fatturazione. La volontà dell’utente di usufruire del piano di rateizzazione personalizzato o per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile. Per aderire alla rateizzazione dovrà essere pagata la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento. Se l’utente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e dovrà essere saldato l’intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se l’utente non provvede al pagamento del saldo, il gestore potrà procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.
Casi in cui la fornitura non può essere sospesa per morosità
La fornitura non può essere sospesa né disattivata per le utenze “non disalimentabili”:
- Utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus idrico
- Utenze ad “uso pubblico non disalimentabile” quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.
Limitazione della fornitura
La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura stessa, e avviene mediante l’installazione di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L’intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l’erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.
Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus idrico, si può procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l’impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi, prima di procedere alla sospensione, l’utente riceverà una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione.
Una volta inviata questa comunicazione, il gestore potrà procedere con la sospensione della fornitura.
Sospensione delle utenze ad uso domestico residente
Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus idrico, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all’intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:
- Trascorsi 25 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se non risulta che l’utente è destinatario di una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi;
- Trascorsi 20 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nell’arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità
Se l’intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore potrà sospendere la fornitura solo dopo l’invio di una comunicazione scritta che indichi i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Le utenze domestiche residenti titolari di bonus idrico e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.
Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.
Limitazione o sospensione delle utenze condominiali
In caso di utenza condominiale, il gestore non procederà alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l’intero importo dovuto, potranno essere attivate le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.
Costi aggiuntivi nei casi di bollette pagate in ritardo
Se la bolletta viene pagata in ritardo il gestore potrà richiedere all’utente, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto:
- Gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5% e calcolati a partire dal giorno di scadenza della bolletta
- Il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora
- I costi di limitazione/sospensione/disattivazione e i costi di riattivazione della fornitura.
Se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, il gestore potrà chiedere anche i costi sostenuti per l’intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore, qualora tale intervento risulti tecnicamente fattibile.
Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus idrico e alle utenze con “uso pubblico non disalimentabile”, saranno applicati solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.
Indennizzi
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):
- in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente non disalimentabile;
- in tutti i casi in cui in relazione ad un utente domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo nei casi di costanza di mora con manomissione dei sigilli e/o riferita ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l’utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità consone;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.
Per ogni ulteriore approfondimento si invita a consultare il seguente link Arera: https://www.arera.it/atlante-per-il-consumatore/acqua/la-bolletta/morosita


