Accesso Civico
Normativa di riferimento
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, ha introdotto due tipologie di accesso civico:
- l’accesso civico semplice (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013), che riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente.
- l’acceso civico generalizzato (5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013), che consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. L’accesso civico “generalizzato” si applica nei confronti di Acqualatina SpA in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea esercitata dalla Società nell’espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Come esercitare il diritto:
L’Istanza di Accesso Civico può essere trasmessa:
-all’ufficio protocollo;
-all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
a mezzo posta elettronica, ovvero a mezzo fax, ovvero infine depositando la suddetta Istanza, personalmente o tramite posta, presso l’ufficio protocollo di Acqualatina SpA.
L’istanza di accesso civico semplice dovrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.