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Servizio Conciliazione ARERA

Cos’è il Servizio Conciliazione ?

Il Servizio Conciliazione  è uno strumento gratuito di tutela istituito dall’ARERA per mettere a disposizione degli utenti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie insorte con il gestore facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore appositamente formato in mediazione che aiuta le parti a trovare un accordo.

In base a quanto previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione – TICO), che attua l’articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e l’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione necessario per l’accesso alla giustizia ordinaria, cioè tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio.  

Quando si può attivare la procedura?

E’ possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto al gestore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo.

Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:

    • sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione;
    • il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione dell’attivante all’incontro.

Come si attiva la procedura?

L’utente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla “piattaforma on line” compilando la maschera e allegando i documenti richiesti nell’area riservata all’utente .

Se non risultano allegati tutti i documenti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunica all’utente di integrare la propria domanda entro 7 giorni.

Se l’utente non provvede all’integrazione nel termine indicato, decade dalla possibilità di attivare il Servizio Conciliazione (la domanda incompleta e non integrata sarà infatti archiviata).

Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell’ausilio di un’Associazione o di altro delegato, l’utente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione on line della procedura

È possibile attivare una conciliazione per qualsiasi controversia?

Sì, ad eccezione delle controversie:

  • relative ai soli profili tributari e fiscali;
  • oggetto di procedure SMART Help o in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori;
  • che l’utente non potrebbe eventualmente presentare in giudizio perché è intervenuta la prescrizione;
  • per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti attivate da Associazioni dei Consumatori;
  • afferenti alla qualità dell’acqua.