Tutele Perdite Occulte ARERA

Tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte

  • In caso di “perdite idriche occulte” occorse a valle del misuratore sugli impianti interni (perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza da parte degli utenti), l’utente ha facoltà di richiedere al Gestore lo storno di una quota del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita per ottenere il quale dovrà fornire documentazione idonea a comprovare l’esistenza della perdita stessa e della riparazione effettuata, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 26 del Regolamento di utenza.

 

  • Al verificarsi delle condizioni sopra riportate il Gestore applica la disciplina delle tutele per le perdite occulte prevista dall’articolo 19 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/idr Arera:
    • a) applicazione delle tutele a partire da un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, intendendo quest’ultimo quale consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
  • Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
    • b) applicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, di cui:
      • I. esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, a seguito di dimostrazione da parte dell’utente della “dispersione” della perdita nell’ambiente;
      • II. applicazione per il servizio di acquedotto di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%;
    • c) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’Articolo 42 dell’Allegato A – RQSII – alla Deliberazione 655/2015 Arera;
    • d) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 6 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
    • e) applicazione della tempistica per beneficiare nuovamente del ristoro: 2 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
  • In caso di mancata sussistenza dei consumi storici dell’utenza necessari a valutare il “picco di consumo anomalo” e nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero di riferimento verrà determinato sulla base della media della tipologia di utenza, ai sensi dell’articolo19.3 del TIMSII.